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Scheda di trasporto
Stefano Fadda - Studio Legale Fadda
Aggiornamenti in corso
Il quAdro dellA dIScIplInA dellA SchedA dI TrASporTo TrAccIATo con Il precedenTe ArTIcolo pubblIcATo SuI numerI dI mArzo e AprIle dI logISTIcA deve eSSere InTegrATo AllA luce dellA nuovA cIrcolAre InTermInISTerIAle del 3 dIcembre 2009, con cuI Sono STATe ImpArTITe ulTerIorI dISpoSIzIonI operATIve per lA correTTA compIlAzIone del documenTo e per Il Suo conTrollo.
Sulla scia dell'incontro tenutosi a Genova nel mese di novembre tra le associazioni rappresentative dell'utenza e i rappresentanti del Ministero, si colloca la nuova circolare interministeriale datata 3 dicembre 2009, con cui sono state impartite ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione della Scheda di Trasporto e per il suo controllo. Sono state così recepite alcune delle richieste dell'utenza, con particolare riferimento alla redazione di un elenco dei documenti che, secondo l'interpretazione ministeriale, possono essere considerati equipollenti alla scheda di trasporto. Scopo dichiarato della circolare è di "omogeneizzare sul territorio l'attività di controllo della filiera di trasporto in base al nuovo documento", anche alla luce degli "ulteriori quesiti pervenuti". L'impegno ministeriale per conseguire questi obiettivi è sicuramente encomiabile, anche se, come già segnalato nel precedente articolo, la strada da percorrere sembra ancora molta, sia in considerazione del fatto che molti aspetti necessitano di ulteriori chiarimenti, sia in considerazione del fatto che anche le indicazioni impartite con quest'ultima circolare sono per alcuni aspetti poco chiare e, per altri, contraddittorie rispetto a quelle contenute nei documenti analoghi emanati in precedenza. Modalità di compilazione della scheda di trasporto Il primo paragrafo della circolare è intitolato "compilazione della scheda di trasporto e relativa delega" e in esso sono chiariti alcuni aspetti pratici inerenti le modalità di compilazione del documento, che, pur in misura marginale, consentono di semplificare l'attività dei soggetti della
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filiera. In particolare, la circolare chiarisce che il luogo di compilazione della scheda può essere "qualunque", a prescindere dalla località in cui il committente ha la sede legale od operativa e anche da quella in cui sono caricate le merci. Pur nel silenzio della circolare, è peraltro evidente che ragioni di opportunità inducono a privilegiare la compilazione della scheda nel luogo di carico, in modo tale da consentire la puntuale verifica dell'esattezza dei dati in essa riportati, anche in considerazione del fatto che il compilatore ne assume la paternità ed è quindi responsabile della loro correttezza. Sotto un altro profilo la circolare, pur ribadendo che la compilazione della scheda non può essere delegata al vettore (e al proposito si richiamano le osservazioni già formulate nel precedente articolo, ribadendo come tale esplicita esclusione non trovi alcun riscontro nel dettato normativo, in base al quale il committente ha facoltà di delegarne la compilazione ad altri soggetti, senza alcuna ulteriore precisazione), introduce una sostanziale semplificazione, prevedendo che negli spazi riservati all'indicazione delle generalità del compilatore e alla sua sottoscrizione sia possibile apporre unicamente il timbro aziendale (del committente), "tenuto conto del fatto che il soggetto che la compila materialmente è dipendente, o ha un rapporto di collaborazione con l'impresacommittente", senza necessità di alcuna ulteriore specificazione, al fine di "agevolare le procedure di predisposizione della scheda" e "di osservare il dettato normativo sulla privacy". Se il richiamo all'opportunità di "agevolare" la predisposizione della scheda appare opportuno e pertinente, meno calzante sembra essere il riferimento alla normativa sulla privacy, in considerazione del fatto che, per il solo fatto di sottoscrivere la scheda di trasporto, il compilatore non sembra conferire propri dati personali rilevanti (e sicuramente non conferisce dati sensibili, nel senso tecnico di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in base a cui sono dati sensibili quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"). Corretta individuazione del proprietario della merce Il secondo paragrafo della circolare da ultimo emanata torna invece ad affrontare la questione attinente la corretta individuazione del proprietario della merce, già affrontato nella circolare del 17 luglio 2009, in cui si diceva tra l'altro che i relativi dati "devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell'inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato a «eventuali dichiarazioni», le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione del proprietario della merce al momento dell'inizio del trasporto". Con la prima circolare, in sostanza, si indicava quali adempimenti dovesse porre in essere il compilatore nel caso in cui non fosse in grado di indicare il proprietario delle merci, ma non si forniva alcuna indicazione concreta in ordine ai criteri da adottare per la sua individuazione. A questa carenza tenta di supplire il documento da ultimo emanato. Il problema, nei suoi termini essenziali, è noto ed è stato già esaminato nel precedente articolo. Il contratto di trasporto è, nella maggior parte dei casi, accessorio rispetto a un contratto di compravendita avente ad oggetto la merce trasportata: nel caso in cui il contratto di trasporto sia stipulato direttamente dal compratore e/o dal venditore, il committente del trasporto (che assume anche, rispetto al contratto di compravendita, veste di compratore o venditore) è sicuramente nelle condizioni di indicare il proprietario della merce nel momento in cui compila la scheda di trasporto. Diverso è il caso, frequentissimo, in cui il committente del trasporto stradale sia
uno dei soggetti intermedi della filiera di trasporto (ad esempio spedizioniere, agente marittimo e/o operatore logistico) il quale, non avendo possibilità di prendere visione del contratto di compravendita, non è materialmente in grado di individuare correttamente il proprietario della merce, se non per supposizioni. La circolare, nel tentativo di chiarire questo aspetto, fornisce indicazioni contraddittorie, suscettibili di ingenerare confusione e fraintendimenti. La circolare afferma infatti che per individuare il proprietario della merce si deve prescindere "sia dal contratto di vendita sottostante, sia dagli «incoterms» che trasferiscono i rischi del trasporto, che dalla nozione di trasferimento della proprietà secondo il codice civile", per concludere con espressione sibillina che "si tratta, quindi, di un'indicazione puntuale e momentanea, rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità del proprietario". Se da un lato è vero che gli Incoterms (in quanto clausole di consegna) individuano il momento in cui si trasferiscono dal venditore al compratore i rischi inerenti alla merce (e non, come erroneamente affermato dalla circolare, quelli inerenti al trasporto), dall'altro per la corretta individuazione del proprietario della merce non si può prescindere dalla normativa codicistica e dal contratto di compravendita sottostante. Il contratto di compravendita è infatti configurato, nel nostro ordinamento, come un contratto consensuale, cosicché l'effetto traslativo della proprietà si verifica (salvo il caso di vendita con riserva della proprietà) nel momento in cui le parti si accordano, a prescindere dal pagamento del prezzo e dalla consegna della cosa che ne costituisce oggetto. In sostanza, non si vede come sia possibile "prescindere" dal contratto di compravendita per individuare il proprietario della merce trasportata. La circolare ribadisce anche che "resta ferma la possibilità, come da DM 544/09, di non indicare il proprietario, fornendone idonea motivazione, qualora il committente o chi è delegato alla compilazione della
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